In vigore il glossario dell’edilizia libera

Dal 22 aprile è entrato in vigore il Decreto del 2 marzo 2018 che contiene, al suo interno, il Glossario dell’edilizia libera, ovvero una lista di opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Cosa vuol dire nello specifico, e quali vantaggi comporta? Vediamolo insieme con il nostro articolo!

Che cos’è l’attività di Edilizia Libera

Gli interventi figuranti all’interno del Glossario dell’Edilizia Libera sono in tutto 58 e risultano validi in tutta Italia. La novità è che tutte le attività riportate nella lista possono ora essere eseguite senza alcuna comunicazione o permesso. Ovviamente, ciò non vuol dire che le 58 voci corrispondano sempre ad interventi realizzabili senza dover richiedere alcuna autorizzazione. Resta fermo infatti il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore, ovvero norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, nonché quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi più interessanti del Glossario dell’Edilizia Libera

Manutenzione ordinaria

Vi fanno parte quegli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (tra le quali pavimentazioni esterne ed interne, rinnovo di intonaci interni ed esterni, opere di lattoneria, nuovi rivestimenti o serramenti) e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono autorizzazioni, purché si rispettino le caratteristiche tipologiche e dei materiali. Tra la manutenzione ordinaria rientra anche la riparazione, sostituzione e installazione di un controsoffitto non strutturale, e la sola riparazione e il rinnovamento in caso sia invece un elemento strutturale.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano tutti gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (ascensore, montacarichi, servoscala e assimilabili, rampe e dispositivi sensoriali) purché non comportino la realizzazione di ascensori esterni che altererebbero la sagoma dell’edificio.

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza

Nessun titolo edilizio per i gazebo (non infissi al suolo) e altri arredi da giardino (come fioriere, barbecue, muretti) che rientrano tra gli elementi delle aree ludiche senza fini di lucro e aree pertinenziali degli edifici.

Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici

Anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici è considerata un’attività di edilizia libera, a patto che l’operazione non riguardi abitazioni nei centri storici.

Opere contingenti temporanee

Tra queste rientrano i gazebo, gli stand fieristici e le tensostrutture, ovvero quelle strutture che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che devono pertanto essere rimosse quando ne cessi la necessità o, in alternativa, entro un termine non superiore a 90 giorni. Ciò vuol dire che, pur rientrando nel Glossario, queste attività necessitano di una comunicazione di avvio lavori.

 

Fonti: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf